Qualsiasi disegno di legge sull’istituzione dello Psicologo Scolastico dovrebbe sciogliere un nodo fondamentale: il consenso informato sanitario.

L’articolato dovrebbe prevedere un consenso informato implicito così da evitare di acquisirne uno esplicito e diretto per ogni studente (in media due genitori per ogni studente dell’istituto scolastico).

In sintesi, come per il DPR 230/2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà): gli artt. 26 e 27 informano il cittadino che in carcere si effettua l’osservazione di personalità, mentre l’art. 23 riguarda il servizio Nuovi Giunti e il primo colloquio del detenuto con lo Psicologo.

Grazie a questa previsione, ogni studente dell’istituto scolastico potrà accedere al servizio di psicologia in piena autonomia ovvero lo Psicologo sarà libero di effettuare colloqui con gli studenti minorenni.

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