Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’Area della Sanità 2019-2021 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio alcuni aspetti cruciali di questo contratto, con un’attenzione particolare al sistema degli incarichi dirigenziali e alla retribuzione di posizione.

Il Sistema degli Incarichi Dirigenziali

Il CCNL definisce un sistema di incarichi dirigenziali che disciplina le tipologie, la graduazione e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi stessi. Questo sistema è articolato in due macro-categorie:

  • Incarichi gestionali: Focalizzati sulla gestione e l’organizzazione delle strutture sanitarie.
  • Incarichi professionali: Orientati all’alta specializzazione e alla competenza tecnico-professionale.

Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti sono le seguenti:

Incarichi Gestionali:

  • Incarico di direzione di struttura complessa.
  • Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale.
  • Incarico di direzione di struttura semplice.

Incarichi Professionali:

  • Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale.
  • Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale.
  • Incarico professionale di alta specializzazione.
  • Incarico professionale.
  • Incarico professionale iniziale.

Retribuzione di Posizione: Definizione e Struttura

Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione, strettamente correlata all’incarico ricoperto e alle responsabilità connesse. Tale retribuzione è determinata in base a diversi fattori:

  • Tipologia di incarico conferito.
  • Valutazione delle competenze dimostrate.
  • Grado di responsabilità gestionale e professionale.
  • Dimensione e complessità della struttura di riferimento.

La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa è legata alla tipologia di incarico, mentre la parte variabile è correlata alla performance individuale e al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Fondo per la Retribuzione degli Incarichi

Il Fondo per la retribuzione degli incarichi è uno strumento fondamentale per la gestione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione. Le modalità di costituzione e di utilizzo di questo fondo sono definite all’art. 72 del CCNL. È importante sottolineare che il fondo deve essere integralmente utilizzato e che le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5.

ARAN e Interpretazione sull’Utilizzo dei Residui del Fondo

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla destinazione dei residui delle risorse finalizzate alla retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria. In particolare, il parere ARAN ASAN125 (del 17/02/25) relativo al CCNL Area Sanità 2019-2021, fornisce chiarimenti in merito alla destinazione dei residui delle risorse finalizzate alla retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria. In particolare, il parere affronta la questione se tali risorse residue possano essere utilizzate per incrementare la retribuzione di posizione variabile.

Ecco i punti chiave del parere:

  • Utilizzo integrale del fondo: L’art. 72 del CCNL prevede che il fondo per la retribuzione di posizione debba essere integralmente utilizzato, poiché è composto da risorse con una destinazione specifica.
  • Individuazione dei residui: L’art. 95, comma 8, del CCNL del 19.12.2019 (ancora in vigore) stabilisce che le risorse rese disponibili e le eventuali risorse residue del fondo per la retribuzione di posizione, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 96, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, sono vincolate alla retribuzione di risultato. Queste risorse residue sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, successivamente, riassegnate ai fondi di competenza a partire dall’anno successivo. Nei residui rientrano anche le somme annuali non utilizzate per impossibilità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti nell’atto aziendale.
  • Limitazione di comportamenti elusivi: Al fine di evitare comportamenti aziendali volti a generare artificiosamente residui del fondo per la retribuzione degli incarichi, l’art. 23, comma 2, del CCNL 23.1.2024 prevede che, in caso di mancato pieno utilizzo strutturale delle risorse consolidate del fondo per la retribuzione degli incarichi (non derivante da cessazioni o assenze), l’Azienda o ente, previo confronto sindacale, deve procedere alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile al fine di pervenire al pieno utilizzo delle risorse.
  • Stabilità della rivalutazione: La rivalutazione della parte variabile, derivante da un inutilizzo strutturale e non da meri residui, deve essere stabile. L’art. 23, comma 2, stabilisce che la graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi, conferendo un incarico a tutti i dirigenti e definendo anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico, ove vi siano le disponibilità nel fondo. Pertanto, la graduazione degli incarichi e la relativa definizione della parte fissa e variabile non possono essere annualmente mutevoli.
  • Fondo per la retribuzione degli incarichi: L’art. 23 comma 2 stabilisce che la graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi per le finalità per cui lo stesso è stato costituito e in conformità al principio di cui al comma 2 dell’art. 22 (Tipologie di incarico) in base al quale a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico e sulla base dell’organizzazione aziendale, definendo, ove vi siano le disponibilità nel predetto fondo, anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico.

Clausola di Garanzia

L’art. 71 del CCNL prevede una clausola di garanzia per i dirigenti che, per effetto dell’applicazione del nuovo sistema retributivo, dovessero percepire una retribuzione di posizione inferiore a quella precedentemente in godimento. In questi casi, è prevista l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della retribuzione di posizione.

 

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