Modifiche al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile in Materia di Affidamento Condiviso: Focus sugli Articoli 337-ter c.c. e 473-bis.10 c.p.c.
Il disegno di legge in esame n. 832 mira a mettere ordine e fare maggiore chiarezza in merito al significato concreto di “bigenitorialità” e alla paritetica partecipazione dei genitori alla cura dei figli. Di seguito, un’analisi dettagliata delle modifiche proposte agli articoli 337-ter del codice civile e 473-bis.10 del codice di procedura civile.
Articolo 337-ter del Codice Civile: provvedimenti riguardo ai figli
L’articolo 6 del disegno di legge riscrive l’articolo 337-ter del codice civile, con l’obiettivo di rendere effettivo il principio di bigenitorialità e di paritetica assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli.
- Diritto del minore: Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità di frequentazione. Viene inoltre rafforzato il diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo.
- Residenza e domicilio: Il giudice stabilisce dove i figli avranno la residenza anagrafica e ne fissa il domicilio presso entrambi i genitori.
- Decisioni di maggiore interesse: Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi. Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede l’accordo dei genitori.
- Responsabilità genitoriale: La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall’articolo 337-quater.
- Compiti domestici e di cura: Quale contributo diretto il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, previa eventuale compensazione.
- Assegno perequativo: Se necessario a rispettare il principio di proporzionalità il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico. L’eventuale assegno perequativo è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
- Mantenimento dei figli: Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche.
Articolo 473-bis.10 del Codice di Procedura Civile: Pre-mediazione e Mediazione Familiare
L’articolo 13 del disegno di legge sostituisce l’articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile, mirando a restituire alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto in precedenza.
- Obbligo di pre-mediazione: In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare per acquisire informazioni sull’opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare. Il primo incontro è gratuito e può svolgersi individualmente su richiesta di una sola delle parti.
- Assistenza di un difensore: Nel caso in cui la mediazione familiare si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell’accordo raggiunto con l’assistenza di un difensore.
- Riservatezza del procedimento: Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione può essere acquisito nell’eventuale giudizio.
Altre Modifiche Rilevanti
- Domicilio del minore: L’articolo 1 modifica l’articolo 45 del codice civile stabilendo che il minore in affidamento condiviso ha il domicilio presso entrambi i genitori.
- Unicità dello status dei figli: L’articolo 2 pone rimedio ad un anacronismo contenuto nel testo vigente dell’articolo 147 del codice civile, sancendo il principio della unicità di status dei figli.
- Ascolto del minore: L’articolo 11 modifica l’articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, in modo da evitare che il giudice neghi di fatto il diritto di parola al minore. Si preferisce lasciare che sia il minore stesso a decidere se vuole essere sentito o no.
Mediazione familiare: tra obbligo e spontaneità
La proposta di modifica della mediazione familiare, rendendola di fatto obbligatoria, solleva diverse perplessità. La mediazione, per sua natura, dovrebbe essere un percorso spontaneo, intrapreso liberamente dalle parti per raggiungere una soluzione condivisa. L’obbligatorietà rischia di snaturare questo processo, trasformandolo in un adempimento burocratico e potenzialmente controproducente.
Inoltre, la previsione di un incontro di consulenza professionale gratuito solleva interrogativi sulla sua sostenibilità economica e sul valore della professionalità del mediatore familiare. La gratuità di un servizio professionale può svilirne la percezione e creare un precedente pericoloso per la categoria.
È importante che la mediazione familiare rimanga un’opzione accessibile a tutti, ma è altrettanto fondamentale garantire la qualità e la sostenibilità del servizio, tutelando la professionalità dei mediatori familiari.