Una recente decisione della Corte Costituzionale, la Sentenza n. 55 del 2025, ha apportato un importante cambiamento in materia di responsabilità genitoriale e pene accessorie nel diritto penale italiano. La sentenza, depositata il 22 aprile 2025, è intervenuta sull’articolo 34, comma secondo, del codice penale, accogliendo parzialmente le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena.

Il Caso da Cui Tutto Ha Avuto Inizio

Il Tribunale di Siena si trovava a giudicare la responsabilità penale di due genitori imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia (disciplinato dall’art. 572, comma secondo, del codice penale) nei confronti dei loro figli minori conviventi. I giudici avevano accertato che le condotte violente e aggressive, poste in essere abitualmente con finalità educative, avevano causato gravi pregiudizi agli interessi morali e materiali delle persone offese.

Una volta riconosciuta la responsabilità penale, sarebbe dovuta scattare l’applicazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, così come prevista dall’articolo 34, comma secondo, del codice penale. Tuttavia, durante il processo era emersa la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire il fatto di maltrattamenti come insuscettibile di ulteriore reiterazione.

In questo contesto, l’applicazione automatica della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, è apparsa al Tribunale di Siena suscettibile di produrre effetti nocivi nell’interesse del minore.

Le Questioni di Legittimità Costituzionale Sollevate

Il Tribunale di Siena ha quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma secondo, del codice penale, in riferimento a diversi articoli della Costituzione (2, 3, 27, 29 e 30) e all’articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Le censure si concentravano su due aspetti della norma:

  1. La parte in cui la condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta automaticamente la sospensione di tale responsabilità, anziché prevedere la possibilità per il giudice di disporla.
  2. La parte in cui la durata della sospensione è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale.

Il giudice rimettente ha sostenuto che la rigidità applicativa della norma determinerebbe risposte sanzionatorie sproporzionate, specialmente per fatti meno gravi, e sarebbe in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio (violazione degli artt. 3 e 27 Cost.). Inoltre, ha richiamato una precedente sentenza della Corte (n. 102 del 2020) relativa a un reato simile (sottrazione di minore all’estero), dove la sospensione della responsabilità genitoriale non scatta automaticamente ma richiede una valutazione del giudice basata sull’evoluzione delle relazioni familiari e sull’interesse del minore. Secondo il Tribunale, l’automatismo dell’art. 34, comma 2 c.p. produce conseguenze che ricadono sui figli “de jure”, violando gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. e l’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, poiché il preminente interesse del minore dovrebbe guidare ogni decisione che li riguarda.

La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate e ha distinto tra quelle relative all’automatismo applicativo e quelle relative alla durata della pena accessoria.

Questioni relative all’automatismo (accolte):

La Corte ha ritenuto fondate le questioni relative all’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost..

La Corte ha ribadito principi già affermati in sentenze precedenti (n. 31 del 2012, n. 7 del 2013, n. 102 del 2020) relative all’automatica perdita o sospensione della responsabilità genitoriale per altri reati. In tali decisioni, la Corte aveva già sottolineato come l’interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia e a mantenere un rapporto equilibrato con i genitori sia complesso e tutelato a livello nazionale e internazionale.

La Corte ha evidenziato che la sospensione della responsabilità genitoriale incide direttamente e necessariamente sul minore, che è “co-protagonista” della relazione, privando il genitore dei poteri e degli obblighi inerenti a tale responsabilità. L’automatismo previsto dalla norma censurata non consente al giudice di valutare, nel caso concreto e alla luce dell’evoluzione successiva al reato (come la ricomposizione del quadro familiare), se l’applicazione della pena accessoria risponda effettivamente agli interessi del minore. Questo automatismo crea una irragionevole presunzione assoluta secondo cui la sospensione tutela sempre l’interesse del minore, una presunzione che contrasta con le norme costituzionali (artt. 2, 3 e 30 Cost.) che impongono una valutazione giudiziale sull’ottimalità della soluzione per il minore.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna… comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 27 e 29 Cost. sull’automatismo sono state assorbite.

La Corte ha anche notato che resta una valutazione per il legislatore sulla questione se il giudice penale sia l’autorità più idonea a compiere tale valutazione sull’interesse del minore, o se invece ciò competa al tribunale dei minorenni.

Questioni relative alla durata e alla Convenzione ONU (inammissibili):

La Corte ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alla durata della pena accessoria (pari al doppio della pena inflitta). Le ragioni dell’inammissibilità sono state molteplici:

  • Contraddittorietà della motivazione: Il Tribunale di Siena aveva prima criticato la rigidità delle pene fisse, ma poi aveva richiesto la sostituzione con un’altra misura fissa (quella prevista dall’art. 37 c.p., pari alla durata della pena principale). Questa ambiguità ha impedito alla Corte di comprendere chiaramente il contenuto delle censure.
  • Mancanza di motivazione: La richiesta di sostituire la durata con quella dell’art. 37 c.p. non era sufficientemente motivata; avrebbe richiesto una spiegazione specifica sull’irragionevolezza in sé della durata pari al doppio della pena inflitta.

Sono state dichiarate inammissibili anche le questioni sollevate in riferimento all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ritenere che le norme delle convenzioni internazionali non costituiscono un parametro autonomo di costituzionalità, ma integrano l’art. 117, primo comma, Cost.. Poiché il Tribunale di Siena non ha evocato l’art. 117, primo comma, Cost., il richiamo alla Convenzione ONU è stato considerato solo uno “strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali”, ma non un parametro di giudizio autonomo.

In Sintesi

La Sentenza n. 55/2025 della Corte Costituzionale rappresenta un passo importante nella protezione dell’interesse superiore del minore. Eliminando l’automatismo nella sospensione della responsabilità genitoriale per i delitti commessi con abuso di tale responsabilità, la Corte affida al giudice la fondamentale valutazione discrezionale sulla base delle specifiche circostanze del caso e dell’evoluzione del rapporto genitore-figlio, anche dopo il reato. Questo assicura che la decisione sulla responsabilità genitoriale sia sempre presa nell’ottica della soluzione ottimale per il minore. Restano ferme le questioni relative alla durata della sospensione (doppio della pena), che la Corte ha dichiarato inammissibili per vizi procedurali e di motivazione.


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