La sentenza del Consiglio di Stato n. 149/2025 riguarda un appello della FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) contro una sentenza del TAR Campania. La FOFI aveva concesso l’accesso agli atti a un dottore, decisione annullata dal TAR per mancanza di concretezza e attualità dell’interesse. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR, ritenendo legittimo l’accesso in quanto strumentale alla difesa del dottore in un procedimento penale connesso. La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali riguardanti l’accesso agli atti e la competenza territoriale. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello della FOFI e condannato la controparte alle spese legali.

 

14. A ciò deve poi aggiungersi che, com’è stato correttamente evidenziato anche dall’appellante, la giurisprudenza amministrativa si è più volte occupata della questione relativa alla legittimazione e all’interesse dell’autore di un esposto a prendere visione degli atti e dei provvedimenti attinenti ad un procedimento disciplinare, statuendo che “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine. Più in particolare, la legittimazione all’accesso in capo all’appellante discende, nel caso in esame, dalla qualità di autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare e dalla concomitante circostanza che lo stesso appellante ha dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare, a un giudizio civile” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2021, n. 884).

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