È una delle decisioni giudiziarie più diffuse nei Tribunali italiani: nonostante il giudizio di incapacità genitoriale, il figlio rimane “collocato” presso di lui/lei. Talvolta, il provvedimento prevede il classico affidamento ai Servizi Sociali con collocamento del figlio, appunto, presso il genitore valutato come incapace da un punto di vista genitoriale.

L’Articolo 30 della Costituzione recita:

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Quindi nei casi di compromissione delle capacità genitoriali, il Tribunale deve provvedere a che siano assolti i compiti di cui al primo comma (mantenere, istruire, educare, ma anche curare).

L’Art. 330 c.c. recita:

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; 30 Cost.; 570 c.p.] o abusa dei relativi poteri [320, 323, 324; 571 ss. c.p.] con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Quindi anche questo articolo prevede che in caso di incapacità genitoriale, il Giudice può disporre la decadenza.

E l’Art. 337-quater c.c. cosa recita?
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Viene previsto l’affidamento esclusivo all’altro genitore (quindi l’allontanamento del figlio dal genitore incapace) nei casi di incapacità genitoriale naturalmente contraria all’interesse del minore.

Alla luce di queste osservazioni molto sintetiche, occorrerebbe iniziare a concentrarsi sul senso di provvedimenti giudiziari che prevedono il “collocamento” del figlio presso il genitore valutato come incapace.

Nella stragrande maggioranza dei casi, si lascia il figlio a casa del genitore “incapace” con prescrizioni sanitarie (i c.d. “inviti”): il figlio rimane a casa del genitore pregiudizievole intanto che il Servizio Sanitario “curi” la sua incapacità genitoriale, alla stregua di un disturbo psicologico/psichiatrico.

Ribadisco “intanto che”: infatti, nel frattempo che il genitori affronti improbabili “percorsi” psicologici imposti (trattamenti sanitari) in aperto contrasto con il consenso informato che non può che essere considerato viziato, il figlio continua a rimanere a casa del genitore inadempiente.

È importante riconoscere che ogni situazione familiare è unica. In alcuni casi, il collocamento presso il genitore “incapace” potrebbe essere la soluzione meno traumatica per il minore, specialmente se il legame affettivo è molto forte.

Tuttavia, non si riesce proprio a comprendere se questo genere dei provvedimenti tutelino maggiormente il minore o il genitore.

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By Published On: 28 Febbraio 2025Categories: Separazioni e Affidamento0 Comments on Il figlio rimane con il genitore incapaceTags: Last Updated: 28 Febbraio 2025

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