Gentile Dott. Pingitore,
Le scrivo perché ai fini della PPV che dovrò sostenere, mi sono sorti dei dubbi in merito all’art 13 C.D.
Nell’ambito privato, uno psicologo viene a conoscenza durante la sua prestazione professionale (trattamento sanitario) dell’intenzione del paziente di commettere un omicidio. Dal momento che, il reato sottoporrebbe direttamente il cliente a procedimento penale, il professionista si deve astenere dal referto anche se potrebbe esserci un “pericolo per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” come riporta l’ultimo comma dello stesso articolo?
Per quanto un caso analogo ma di suicidio, se il cliente esprime l’intenzione di commettere un suicidio possiamo refertarlo alle autorità giudiziarie?
Perché essendo solo delle “intenzioni” il paziente potrebbe non commettere veramente omicidio o suicidio e potremmo essere accusati dagli stessi per violazione del segreto professionale?
Sta alla attenta valutazione clinica dello psicologo applicare l’ultimo comma dell’Art. 13 nei casi di asserite intenzioni di suicidio o omicidio.