Una recente pronuncia n. 8534/25 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (Sezione Terza Bis) offre spunti interessanti riguardo ai requisiti per l’incarico di psicologo scolastico, in particolare focalizzandosi sul tema dei legami familiari all’interno dell’istituzione scolastica. La sentenza, pubblicata il 02/05/2025, riguarda un ricorso presentato contro l’esclusione di una candidata da un avviso pubblico per il reperimento di questa figura professionale di psicologo per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.
Il ricorso, iscritto al numero di registro generale 5139 del 2024, era stato presentato contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e un Istituto Comprensivo di Olevano Romano. L’obiettivo principale era l’annullamento del provvedimento di rigetto del reclamo e della definitiva esclusione della ricorrente dall’avviso pubblico. Venivano contestati anche l’avviso pubblico stesso, nella parte in cui prevedeva la causa di esclusione basata su vincoli di parentela, e la graduatoria finale.
La Ragione dell’Esclusione
La questione centrale della controversia ruotava attorno all’esclusione della ricorrente dalla procedura. Il motivo specifico dell’esclusione era legato a un requisito previsto dal bando: l’assenza di rapporti di parentela “all’interno dell’istituzione scolastica” entro il quarto grado. La candidata esclusa, infatti, risultava genitrice di due alunni frequentanti l’Istituto.
I Motivi del Ricorso
La ricorrente contestava l’esclusione basandosi su diversi motivi. Tra i principali (rubricati II e III nel testo della sentenza), vi erano:
- Violazione di normative sul pubblico impiego (d.p.r. n. 62 del 2013, art. 7 e t.u. pubblico impiego 165/2001, art. 35 e art. 53). La tesi era che, per i conflitti di interesse, il rimedio previsto dalla legge fosse l’obbligo di astensione del pubblico dipendente, non la sua esclusione strutturale. A sostegno di questa posizione, venivano richiamati anche il PNA 2019 dell’ANAC e un parere dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
- Violazione del d.p.r. n. 275 del 1999 e del principio del favor partecipationis. Si lamentava un eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia. Questo motivo mirava a ottenere un’interpretazione restrittiva della causa di esclusione.
- Un terzo motivo (rubricato IV) contestava la decisione per eccesso di potere dovuto a disparità di trattamento, illogicità e manifesta ingiustizia.
La Decisione del TAR Lazio
Il TAR Lazio, nella sua sentenza, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto.
Innanzitutto, riguardo alla contestazione del requisito di esclusione, il Collegio ha ritenuto che la scelta dell’Amministrazione di prevedere tale requisito non fosse manifestamente irragionevole. Ha considerato l’inevitabile interazione tra gli alunni di una scuola, inclusa la frequentazione di spazi comuni e i rapporti con docenti comuni.
Il TAR ha sottolineato che, in un tale scenario, la concentrazione nella medesima persona della funzione genitoriale e di quella terapeutica può generare una perdita di autonomia e indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace. Ad esempio, gli alunni potrebbero essere influenzati nelle loro decisioni di usufruire del servizio dalla relazione che hanno con i figli del professionista.
La Corte ha configurato questa situazione come un conflitto di interessi strutturale. Ha osservato che in caso i figli del professionista avessero richiesto il servizio, sarebbe stato necessario ricorrere a un altro psicologo, e la ricorrente sarebbe comunque venuta facilmente a conoscenza della circostanza. Riguardo al parere dell’Ordine degli Psicologi menzionato dalla ricorrente, il TAR ha rilevato che esso, pur richiamato nei provvedimenti impugnati, si riferiva a una causa di incompatibilità, non necessariamente di inconferibilità assoluta, e suggeriva che il pericolo potesse essere ridimensionato solo in contesti scolastici particolarmente grandi o con più professionisti.
Per quanto riguarda la richiesta di interpretazione restrittiva della clausola di esclusione, il TAR l’ha rigettata. Ha affermato che l’avviso pubblico faceva chiaro riferimento a vincoli di parentela “all’interno” della istituzione scolastica, intendendo l’intera comunità scolastica e richiedendo la totale estraneità dello psicologo a essa per le ragioni già esposte, ritenute non illogiche.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla presunta disparità di trattamento, è stato considerato assorbito, poiché le argomentazioni precedenti erano sufficienti a giustificare i provvedimenti impugnati.
In definitiva, il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’esclusione. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto che il comportamento dell’Amministrazione, pur nella legittimità dei requisiti definiti, non è stato giudicato del tutto lineare nella loro definizione.
La sentenza sottolinea l’importanza di garantire l’autonomia e l’indipendenza della funzione dello psicologo scolastico, considerando i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere dalla commistione tra il ruolo professionale e i legami familiari diretti all’interno della comunità scolastica, anche quando il legame è con gli studenti stessi e non con il personale.