Una recente e fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale ha smantellato un automatismo sanzionatorio che pesava sulla professione di psicologo, stabilendo che la condanna penale definitiva non può comportare la radiazione automatica dall’Albo. La Sentenza n. 153 del 17 ottobre 2025 (qui sulla Gazzetta Ufficiale), emessa dalla Corte Costituzionale (Presidente Amoroso, Redattrice Sandulli M. A.), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo).
Questa decisione rafforza i principi di proporzionalità della sanzione e di autonomia della valutazione disciplinare rispetto al giudizio penale, allineando gli psicologi al trattamento riservato ad altre categorie professionali e ai pubblici dipendenti.
Il Meccanismo Automatico Sotto Scrutinio
La norma contestata, l’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, prevedeva che la radiazione dall’albo è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma, che doveva decidere sull’impugnazione presentata da P.P. A.d.P. contro il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione in ossequio a tale automatismo. Sia il ricorrente sia l’Ordine degli psicologi del Lazio hanno eccepito l’illegittimità costituzionale della disposizione, ritenendo che introducesse un automatismo sanzionatorio in violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare, tutti riferibili all’articolo 3 della Costituzione.
Secondo il giudice remittente, l’automatismo precludeva “in radice qualunque valutazione di proporzionalità della sanzione” e sottraeva all’organo disciplinare “ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare”.
I Principi Cardine Violati
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata, basandosi su un orientamento giurisprudenziale costante che sin dal 1988 ha dichiarato l’illegittimità di disposizioni analoghe. Due principi essenziali, strettamente correlati, sono stati posti a fondamento della decisione:
1. Principio di Proporzionalità della Sanzione
La radiazione automatica era considerata strutturalmente irragionevole perché impediva la valutazione individualizzata della gravità dell’illecito. La norma, infatti, collegava la sanzione unicamente alla pena detentiva inflitta (non inferiore a due anni per qualsiasi reato non colposo), rendendola applicabile a “una troppo ampia generalità di casi”.
- L’automatismo rende impossibile graduare la risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravità delle molteplici fattispecie riconducibili alla previsione astratta, rischiando di equiparare situazioni con un disvalore molto diverso e portando a risultati sproporzionati.
- Non può sostenersi che in tutte le condotte astrattamente riconducibili alla norma sia ravvisabile una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale del professionista, tale da giustificare la sanzione più severa.
2. Principio di Autonomia della Valutazione Disciplinare
La rigidità della disposizione vincolava l’organo disciplinare (il Consiglio dell’Ordine) all’adozione di sanzioni discendenti automaticamente dalla statuizione del giudice penale.
- La Corte ha ribadito che l’autonomia della valutazione discrezionale dell’organo disciplinare non può “mai essere in toto pretermessa, per essere semplicemente surrogata da quella del giudice penale”.
- È compito dell’organo disciplinare apprezzare la significatività dell’illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell’interessato a svolgere la propria professione, specialmente quando si tratta di applicare sanzioni definitive come la radiazione.
3. Principio di Uguaglianza (Disparità di Trattamento)
La Corte ha riconosciuto che l’automatismo per gli psicologi introduceva una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie. Già in passato, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di automatismi analoghi per:
- Impiegati civili dello Stato e dipendenti regionali (Sentenze n. 971/1988 e n. 16/1991);
- Notai (Sentenza n. 40/1990);
- Dottori commercialisti (Sentenza n. 158/1990);
- Ragionieri e periti commerciali (Sentenza n. 2/1999);
- Magistrati (Sentenza n. 51/2024).
Non esisteva alcuna giustificazione per assoggettare gli psicologi a un trattamento deteriore e meno garantito sotto il profilo procedimentale rispetto a queste altre professioni e dipendenti pubblici.
Le Conseguenze della Sentenza
In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero comma 3 dell’art. 26 della legge n. 56 del 1989.
La conseguenza diretta è la riespansione della disciplina generale applicabile all’illecito disciplinare. Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi riacquista ora la possibilità di applicare una tra le sanzioni previste dalla legge, secondo il proprio discrezionale apprezzamento.
Ciò significa che, anche in caso di condanna penale definitiva che in precedenza avrebbe imposto la radiazione, l’Ordine dovrà ora valutare specificamente se il delitto commesso sia “effettivamente indicativo della radicale inidoneità del professionista incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni”. La radiazione, pur rimanendo la sanzione più grave, dovrà essere il frutto di una valutazione mirata e proporzionata, e non più di un mero automatismo.


