Nel linguaggio comune, e talvolta purtroppo anche in quello professionale, il modulo che si firma all’inizio di un percorso psicologico o psicoterapeutico viene ancora chiamato in modo improprio “liberatoria”.

Questa parola, apparentemente innocua, nasconde un grave fraintendimento del principio che è invece alla base di ogni trattamento sanitario (e la Psicologia è a pieno titolo una professione sanitaria): il Consenso Informato.

È fondamentale smettere di usare il termine “liberatoria” perché snatura completamente il senso e il valore di questo atto, riducendolo a un mero adempimento burocratico.

Cosa comunica la parola “liberatoria”? Suggerisce l’idea che, firmando un documento, il professionista sia liberato da ogni responsabilità per qualsiasi esito del trattamento.

Questa interpretazione è scorretta, fuorviante e, soprattutto, mina la fiducia.

  1. Non è un’esenzione di responsabilità: nessun documento scritto può esonerare uno psicologo o uno psicoterapeuta dalla sua responsabilità professionale e deontologica. Se l’intervento viene condotto in modo negligente, imprudente o con imperizia, la firma del paziente non costituisce una “copertura” legale.
  2. Manca la dimensione relazionale: la “liberatoria” implica una transazione unilaterale: io ti cedo un diritto. Il Consenso Informato, al contrario, è un atto di condivisione e dialogo.

Il vero cuore del Consenso Informato: diritto e partecipazione

Il Consenso Informato (che per noi psicologi è normato dal Codice Deontologico e dalla Legge 219/17 in quanto atto sanitario) è l’architrave della relazione di cura. Non è una formalità, ma un processo in tre punti cruciali.

1. Diritto all’Autodeterminazione

Alla base c’è l’Art. 32 della Costituzione italiana: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”

In ambito psicologico, significa che la persona ha il diritto inalienabile di scegliere per la propria salute. Il Consenso Informato è la prova che questo diritto è stato rispettato. Senza informazione chiara, non c’è scelta libera.

2. L’Informazione completa e comprensibile

Il termine chiave è “Informato”. Lo psicologo ha l’obbligo di spiegare:

  • Obiettivi e finalità dell’intervento;
  • Modalità e strumenti utilizzati (es. colloquio, test, tecniche specifiche);
  • La durata previta;
  • I rischi e i limiti della prestazione;
  • Il diritto del paziente di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Questa fase è parte integrante della prestazione professionale stessa.

3. Un atto continuo, non solo una firma

Il Consenso Informato non è un documento che si firma una volta per poi dimenticarlo. È un processo dinamico che si rinnova e si chiarisce nel tempo, specialmente se il percorso cambia direzione, se vengono introdotte nuove metodologie o se le condizioni iniziali variano.

La firma in calce al modulo certifica solo che l’informazione è stata data, compresa e accettata in quel momento. Ma la vera validità del consenso si nutre del dialogo costante e della partecipazione attiva del paziente.

Nel nostro campo, le parole hanno un peso enorme. Scegliendo la terminologia corretta — Consenso Informato — riaffermiamo che la base del nostro lavoro è:

  1. Il rispetto per l’autonomia della persona;
  2. La trasparenza sulle procedure;
  3. La collaborazione informata tra professionista e paziente.

Il tuo percorso di benessere non è una delega né una rinuncia ai diritti; è una scelta consapevole. E il Consenso Informato ne è la garanzia formale e sostanziale.

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