Con il Decreto 23 ottobre 2024, n. 172, e in particolare con l’art. 13, viene ridisegnato il procedimento disciplinare a carico degli psicologi iscritti all’albo. Una delle novità più rilevanti riguarda la composizione e il funzionamento dell’ufficio istruttorio, cui spetta il compito di raccogliere, analizzare e valutare gli elementi utili per istruire un procedimento disciplinare.
Se da un lato la riforma intende garantire maggiore efficienza, chiarezza e celerità, dall’altro emergono criticità non trascurabili, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del componente esterno giurista, che nella maggior parte dei casi sarà un avvocato.
Deontologia e diritto: due piani distinti
La questione centrale riguarda la possibile “delega di fatto” dell’attività istruttoria al giurista. I componenti psicologi dell’ufficio istruttorio, di fronte alla complessità giuridica delle procedure, potrebbero infatti essere tentati di affidare gran parte del lavoro all’avvocato, in quanto più esperto in materia normativa e procedurale.
Tuttavia, questo scenario apre a un rischio evidente:
- la deontologia professionale non è la legge, ma appartiene agli psicologi;
- rischiare di confondere i due piani significa ridurre l’etica professionale a un mero problema di legalità, trascurando che la funzione ordinistica ha il compito di soprattutto i valori fondanti della professione.
Terzietà e imparzialità: un principio da preservare
Un altro punto critico riguarda la terzietà del componente esterno giurista.
Se questi coincide con il consulente legale dell’Ordine, potrebbe venir meno l’imparzialità richiesta dal decreto stesso. Il consulente legale, infatti, già svolge un ruolo a supporto dell’ente e dei suoi organi giudicanti, creando un potenziale conflitto di interessi con l’attività disciplinare.
Allo stesso modo, l’ufficio istruttorio non dovrebbe trasformarsi in uno sportello di consulenza deontologica per gli iscritti: un’attività del genere comprometterebbe la neutralità del medesimo ufficio, che deve mantenere indipendenza e terzietà nei procedimenti. È lo stesso comma 1 dell’art. 13 a ribadire questi principi.
Prospettive di riforma
La sfida che attende gli Ordini degli Psicologi è dunque quella di trovare un equilibrio tra competenza giuridica e autonomia deontologica.
Il supporto di un giurista è utile e necessario per garantire correttezza procedurale, ma non può sostituire la responsabilità degli psicologi nel valutare le condotte dei propri colleghi. Quindi l’utilizzo della competenza di un giurista dovrebbe essere su richiesta dell’ufficio istruttorio, ove ritenuto strettamente necessario.
A questo si aggiunge un ulteriore nodo irrisolto: la fase del ricorso. Oggi, per gli psicologi, l’impugnazione di una sanzione disciplinare avviene davanti al tribunale ordinario, secondo lo schema “sanitari che giudicano sanitari presso l’Ordine e poi magistrati che giudicano sanitari”.
Al contrario, per i medici esiste un passaggio intermedio più coerente con la logica ordinistica: il ricorso al CCEPS presso il Ministero della Salute, che garantisce la valutazione da parte di sanitari.
Per questo, sarebbe necessaria una riforma anche in questa direzione: allineare la disciplina degli psicologi a quella dei medici, trasferendo la competenza del ricorso al CEPPS. Solo così si potrebbe garantire un sistema disciplinare davvero equilibrato, imparziale e rispettoso delle specificità sanitarie.


