Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576

Il delicato equilibrio tra la tutela dei minori e il diritto alla libertà individuale dei genitori è stato recentemente al centro di una significativa decisione della Corte di Cassazione. Le fonti esaminate analizzano un caso emblematico in cui due figlie hanno manifestato un netto rifiuto di incontrare il padre, portando la vicenda fino ai massimi livelli della giustizia civile.

Il caso: il rifiuto del padre e le accuse di manipolazione

La vicenda nasce in un contesto di forte conflittualità familiare, dove le figlie minori si sono opposte fermamente alla frequentazione con il genitore paterno. Il padre, di fronte a questo rifiuto, ha sostenuto che la madre dovesse essere sanzionata o ammonita per non aver aderito a un percorso di terapia familiare e di sostegno alla genitorialità precedentemente indicato dal tribunale.

Tuttavia, le indagini dei servizi sociali e l’ascolto delle minori hanno fatto emergere una realtà diversa: le figlie sono state ritenute pienamente capaci di discernimento e il loro rifiuto non è stato considerato frutto di una manipolazione materna. Al contrario, le minori hanno descritto il padre come un genitore “privo di empatia e sostanzialmente maltrattante” dal punto di vista relazionale.

Il limite del potere del Giudice: monitorare sì, imporre no

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576), il giudice ha il compito di vigilare sulle dinamiche familiari, ma incontra un limite invalicabile nelle libertà fondamentali dell’individuo. Il giudice non può imporre ai genitori un percorso di terapia familiare, poiché tale scelta rientra nel diritto di autodeterminazione delle persone coinvolte.

Nelle fonti viene chiarito che:

  • L’autorità giudiziaria deve limitarsi a suggerimenti o solleciti riguardo a percorsi di psicoterapia o mediazione.
  • Il magistrato può incidere sui comportamenti della coppia attraverso il “monitoraggio” dei servizi sociali, ma non ha il potere di ordinare trattamenti terapeutici coatti, anche se finalizzati a correggere dinamiche patologiche che incidono negativamente sui figli.
  • La prescrizione di un percorso psicoterapeutico è volta alla maturazione personale delle parti, un ambito che le fonti definiscono estraneo al giudizio e rimesso esclusivamente alla libertà individuale.

Fondamenti costituzionali e sanzioni

Il rifiuto della madre di intraprendere il percorso suggerito non è stato ritenuto sanzionabile. Le fonti sottolineano che imporre un trattamento psicoterapeutico sarebbe in contrasto con gli articoli 13 e 32, comma 2, della Costituzione, che tutelano la libertà personale e il diritto di non essere sottoposti a trattamenti sanitari se non per disposizione di legge.

In sostanza, il percorso di ricostruzione della genitorialità non può passare attraverso “scelte radicali ed imposte”, ma deve essere un processo basato sulla pazienza, l’impegno e l’empatia, che non può essere sostituito da obblighi o sanzioni legali. La Corte ha dunque ribadito che non è possibile forzare le minori a incontrare il padre né separarle tra loro nel tentativo di risolvere la crisi relazionale.

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’ art. 8 CEDU, dell’articolo 333 cc, 709 ter cpc, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma n 1.n.3 c.p.c., laddove l’impugnato decreto ha escluso la possibilità di sanzionare e/o ammonire la madre delle minori per non avere aderito alla prescrizione, impartita dal Tribunale per i Minorenni di Bologna – allo scopo di superare il rifiuto opposto dalle figlie di frequentare il padre – «di proseguire un percorso di terapia famigliare, di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità nell’ottica di superare i momenti di rabbia e rancore reciproci e di gestire adeguatamente ed in modo pacifico le questioni concernenti le figlie…»; b) con il secondo motivo, la nullità del decreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 n.5 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e per travisamento di risultanze istruttorie in atti in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, laddove la Corte territoriale ha argomentato [a pag.2] «la complessa indagine svolta dal TM e l’ascolto delle minori hanno evidenziato che la situazione non è frutto di un comportamento manipolatorio della madre»; c) con il terzo motivo, la nullità del decreto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, n.5 c.p.c., per violazione e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e per travisamento di risultanze istruttorie in atti in relazione a un fatto decisivo per la controversia, laddove la Corte d’appello ha ritenuto [a pag.3] «che quindi deve essere ben chiaro al reclamante che la tesi del TM è pienamente condivisa da questa Corte, nel senso di ritenere che il problema non è delle minori, cui andrebbe imposta una terapia o un calendario obbligatorio, ma del reclamante stesso, il quale deve prendere atto del fatto che la situazione, come cristallizzata, deve essere superata con impegno, empatia e sollecitudine, senza potere pensare di risolvere il problema della scelta (si ripete contraria ad una utile genitorialità) delle figlie con sanzioni o obblighi di natura diversa; che, quindi, del tutto inconferente è il richiamo alla Corte perché provveda «con coraggio» a modificare la situazione imponendo alle minori scelte diverse o addirittura separandole fra loro, perché ciò costituirebbe non un comportamento coraggioso, ma un comportamento imprudente ed insensibile oltre che un comportamento controproducente per lo stesso ricorrente».

2. La prima censura è infondata.

Il ricorrente insiste sul fatto che la L.A. avrebbe dovuto essere sanzionata poiché aveva tenuto un comportamento non collaborativo, avendo rifiutato di intraprendere il percorso di terapia familiare indicato dal Tribunale.

Ma la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo, evidenziando che non è sanzionabile il comportamento della L.A. poiché gli incontri tra il padre e le figlie, ritenute pienamente consapevoli e capaci di discernimento, sono stati liberalizzati e l’espletata istruttoria ha consentito di appurare come il rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione del M.C. non sia riconducibile ad un comportamento manipolatorio della madre; si è, inoltre, precisato che il percorso di ricostruzione della genitorialità, peraltro già in atto, non può intraprendersi con scelte radicali ed imposte ma solo attraverso un percorso improntato alla pazienza, da condursi «con impegno empatia e sollecitudine».

Il ricorrente sostiene che l’orientamento di questo giudice di legittimità secondo cui il percorso di terapia familiare può essere consigliato ma non imposto, non sarebbe invocabile nei casi, come quello in esame, in cui i minori sono esposti ad un grave pregiudizio connesso alla forte conflittualità tra i genitori.

Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa.

Questa Corte ha, invero, affermato, in tema di affidamento dei figli minori, che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 2015 e Cass. n. 17903 del 2023).

In sostanza, quindi, il giudice del merito può incidere sui comportamenti della coppia genitoriale attraverso il «monitoraggio» delle dinamiche familiari affidato ai servizi sociali ma non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori.

Né può sostenersi che detti principi possano essere derogati nei casi, come quello in esame, in cui il percorso terapeutico sia funzionale a ridurre la conflittualità tra gli adulti, in quanto una tale distinzione, non solo non trova riscontro nelle pronunce di legittimità, ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è in alcun modo avallata dalla giurisprudenza unionale.

Alla luce di quanto precede, dunque, non è neppure astrattamente ipotizzabile che le asserite inadempienze o l’atteggiamento non collaborativo della L.A. (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) dovessero essere sanzionate dalla Corte di Appello con l’adozione di provvedimenti incidenti sulla vita delle minori.

3. Le restanti censure sono inammissibili.

Il ricorrente afferma che la Corte di Appello avrebbe adottato la sua decisione travisando il contenuto delle prove e discostandosi dai pareri forniti dal consulente tecnico di ufficio e dagli altri incaricati.

Il ricorso difetta, anzitutto, di autosufficienza poiché il ricorrente, riproducendo solo parziali stralci delle relazioni tecniche in atti, di fatto impedisce di comprendere il senso complessivo delle considerazioni svolte dagli esperti.

In ogni caso, la Corte di merito ha il potere, non solo di interpretare il parere degli esperti, ma anche di disattenderlo in tutto o in parte.

La tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Bologna, secondo cui il rifiuto delle figlie di relazionarsi con il padre non sarebbe ascrivibile a comportamenti manipolatori della madre, trova diretto riscontro in altre pronunce giudiziali intercorse tra le parti e ormai irrevocabili.

Il Tribunale per i minorenni, invero, conforta la sua conclusione sul punto richiamandosi all’accertamento in fatto compiuto, tanto dal Tribunale di Reggio Emilia (28 agosto 2019 in atti), che dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. 1887 del 2020 (cfr. sentenza del primo grado pag. 11).

Quanto al profilo, secondo cui la Corte di Appello avrebbe dovuto imporre alle minori scelte diverse ed individualizzate alla stregua di quanto suggerito dagli esperti, va rilevato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta suffragata da uno specifico richiamo alla relazione dei servizi sociali del 4.7.2024 che riferisce «di un percorso di ricostruzione della genitorialità già in atto che non consiglia soluzioni drastiche e violente». Sarebbe stato, perciò, onere del M.C. confrontarsi anche con tale dato fattuale che, invece, omette del tutto di considerare.

4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

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