Numero di raccolta generale 32058/2025
Data pubblicazione 10/12/2025
Cassazione I Sez. Civ., Pres. Giusti, Rel. Dal Moro
Introduzione
Le decisioni sull’affidamento dei figli minori, soprattutto in contesti di elevata conflittualità genitoriale e in presenza di fragilità del minore, rappresentano il punto focale del diritto di famiglia. Una recente Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, pubblicata il 10 dicembre 2025, ha riaffermato la necessità di una valutazione estremamente rigorosa e puntualmente motivata quando si adottano misure drastiche come l’affidamento “super esclusivo”. Il caso esaminato riguardava la conferma della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, l’affido e il collocamento di un figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico.
I Fatti: La Conflittualità Genitoriale e le Condotte Ostative della Madre
Il ricorso in Cassazione si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Busto Arsizio. Il Tribunale aveva disposto l’affidamento in via «super esclusiva» del figlio minore al padre, con collocamento presso quest’ultimo e regolamentazione delle visite materne, in deroga all’ordinario affido condiviso.
Tale regime derogatorio era stato scelto a causa dell’accertata incapacità della madre di esercitare le proprie funzioni genitoriali in modo idoneo ad assicurare una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli. I comportamenti materni ritenuti pregiudizievoli, accertati “nel lungo arco temporale del giudizio”, includevano:
- L’aver incoraggiato la tendenza del giovane a isolarsi in casa e l’aver impedito al padre di concorrere alle decisioni importanti relative al percorso scolastico del figlio.
- L’aver giustificato la mancata partecipazione alle lezioni, sia in DAD che in presenza, con la pretestuosa motivazione di una sua allergia, causando la bocciatura del minore.
- L’omissione nel fornire informazioni sul percorso scolastico privato intrapreso per il recupero degli anni persi, non solo al padre e al Curatore Speciale, ma anche all’Ente affidatario.
- Il rifiuto incomprensibile di prendere consapevolezza della condizione di sospetto autismo del figlio, attribuendo i problemi a un supposto trauma subito in precedenza.
- L’omissione di collaborazione per le indagini presso un Centro specializzato e l’essersi spinta a interrompere la visita con urla e minacce di denuncia ai sanitari, insultando i bambini ricoverati e i medici, accusandoli di tenere il figlio “rinchiuso in questo posto di pazzi”.
- L’aver arbitrariamente stabilito i tempi per le vacanze estive con il padre, ostacolando deliberatamente i rapporti tra il marito e la prole, nonostante le statuizioni del Giudice Istruttore che la richiamavano all’obbligo di non ostacolare i contatti.
- L’aver causato le dimissioni di diversi educatori affiancati al minore presso la scuola primaria, a causa di false accuse di incapacità professionale.
Il Tribunale, confermato dalla Corte d’Appello, aveva anche condannato la madre al risarcimento dei danni (1.000,00 € per ciascuno) a favore dei figli e dell’ex marito, oltre a una sanzione amministrativa.
Il Decreto Provvisorio e la Mancata Collaborazione
Inizialmente, la Corte d’Appello aveva emesso un decreto provvisorio (in data 20 dicembre 2023) che andava in senso opposto al Tribunale, mantenendo il collocamento del minore presso la madre e l’affido all’ente del Comune, con limitazioni alla responsabilità genitoriale. Questa scelta era stata fatta per tutelare l’equilibrio del minore e seguiva in parte i suggerimenti del CTU e dei Servizi sociali.
Tuttavia, gli effetti del decreto provvisorio non furono “apprezzabili”. I Servizi sociali riferirono che la madre non aveva mostrato sufficiente collaborazione per l’attuazione delle prescrizioni, risultando indisponibile ad accettare qualsiasi proposta dell’interlocutore affidatario e della figura professionale incaricata di facilitare i contatti con il padre. La madre aveva anche rifiutato categoricamente sia la scuola pubblica, sia la proposta di frequentare un centro specifico diurno per bambini autistici, reagendo male e ponendo in atto atteggiamenti ostili verso gli operatori. Per la Corte territoriale, alla luce di questi fallimenti e tenendo conto della disponibilità del padre a prendersi cura del figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, la figura paterna risultava quella più idonea all’affido e al collocamento, confermando la regolamentazione di primo grado.
Le Censure in Cassazione: Il Diritto all’Ascolto e il Vizio di Motivazione
La ricorrente (la madre) ha impugnato la sentenza, sollevando, tra gli altri, il mancato ascolto del figlio undicenne e la mancata valutazione del trauma legato all’allontanamento repentino.
Sull’Ascolto del Minore: La Cassazione ha ritenuto infondate le censure relative al mancato ascolto. In base alla normativa applicabile al giudizio (previgente al d.lgs. n. 149/2022), se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume; se è infradodicenne – come in questo caso – il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento. Non essendoci stata alcuna richiesta di ascolto da parte delle parti per il minore infradodicenne, il giudice non era obbligato a procedere né a motivare la sua scelta omissiva.
Sulle Questioni Economiche: La Corte ha invece ritenuto fondata la censura relativa all’omessa pronuncia sulla domanda di assegno divorzile proposta in appello dalla madre, in quanto la Corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado senza nemmeno dare atto di tale motivo di appello.
Sulla Necessaria Motivazione per l’Affido Drastico: Il punto cruciale che ha portato all’accoglimento del ricorso riguarda l’omessa valutazione degli effetti del collocamento forzato. La Cassazione accoglie il ricorso rilevando un grave vizio motivazionale (motivi quarto e sesto).
La Suprema Corte sottolinea che l’affido “super esclusivo” è uno strumento di creazione giurisprudenziale che comporta una determinazione fortemente limitativa della responsabilità genitoriale e ne consiglia un uso “davvero residuale”. Sebbene la Corte d’Appello avesse accertato la persistente e grave indisponibilità della madre a collaborare con gli operatori, essa non ha motivato per quale ragione la drastica misura adottata fosse corrispondente al “preminente interesse del minore”.
La Corte di merito si era limitata a considerare l’idoneità del padre in base al “tempo a sua disposizione per prendersi cura del figlio”, senza spiegare come lo sradicamento netto e repentino del bambino, undicenne e affetto da spettro dell’autismo, dal suo contesto di vita conosciuto e dalla figura materna (che fino a quel momento era stata il suo principale punto di riferimento affettivo e di cura, pur con disfunzionalità) potesse essere un beneficio. Tale valutazione appariva gravemente carente, soprattutto in un contesto dove la stessa CTU e i servizi sociali avevano inizialmente sconsigliato un collocamento diverso da quello presso la madre.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. L’ordinanza rafforza il principio secondo cui, pur in presenza di condotte genitoriali gravemente pregiudizievoli e ostruzionistiche che impediscono l’attuazione della bigenitorialità, l’adozione di provvedimenti ablativi o fortemente limitativi, quali l’affido super esclusivo con sradicamento, richiede sempre un accertamento rigoroso e una motivazione approfondita che analizzi l’impatto potenziale del trauma sui minori vulnerabili.
Il provvedimento di allontanamento da un genitore e dall’ambiente domestico, specialmente per un bambino con disabilità (come il disturbo dello spettro autistico), è considerata l’estrema ratio e deve essere disposta solo con una disamina logica e giuridica impeccabile che renda conoscibile il ragionamento seguito dal giudice in funzione del preminente interesse del minore.


