Buongiorno Dott. Pingitore,
vorrei dei chiarimenti su questi aspetti:
- relativamente al terzo comma dell’articolo 3, che recita “Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.” Potrebbe fornirmi degli esempi di “fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici” in modo da comprendere meglio l’articolo?
- Per quanto riguarda l’articolo 13, ho trovato online le seguenti informazioni: “L’obbligo di referto decade per lo psicologo libero professionista che stia esercitando una prestazione sanitaria se il referto espone il libero professionista ad un possibile danno nel fisico, nella libertà o nell’onore della propria persona o di un proprio congiunto” […] “Esempio: se uno psicologo che assiste privatamente, come libero professionista, una paziente 14enne viene a conoscenza del fatto che è stata abusata sessualmente, deve redigere il referto denunciando il fatto all’Autorità Giudiziaria, perché non esporrebbe la paziente, in quanto vittima, ma un’altra persona al rischio di un procedimento penale. Ma se questa altra persona minacciasse lo psicologo o i suoi familiari di un qualche danno nel fisico, nella libertà o nell’onore, il professionista sarebbe esonerato dal redigere il referto.” Ci tenevo a chiedere a lei se queste affermazioni sono fondate o meno.
- In relazione, invece, al primo comma dell’articolo 7 “Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. […]”, l’espressione “anche in relazione al contesto” a cosa fa riferimento? Avrebbe qualche esempio per comprendere meglio?
Relativamente all’art. 3:
Qualsiasi intervento professionale si traduce sempre in un’interferenza nella vita privata e familiare del destinatario della prestazione per cui lo Psicologo deve prestare attenzione (tenere in debita considserazione) ai fattori citati al fine di evitare influenze e suggestioni nel paziente. E’ un articolo correlato con il concetto di responsabilità professionale.
Relativamente all’art. 13:
Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità.
“Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 365 e 709, quando vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.”
Relativamente all’art. 7:
Ad esempio contesto giudiziario. Nell’ambito delle separazioni, divorzio e affidamento dei figli, capita sovente che allo psicologo viene chiesto, da un avvocato, un parere pro veritate su un padre/madre mai incontrato/a. Bisogna prestare massima attenzione perché il contesto è di tipo giudiziario/contenzioso per cui quel parere sicuramente potrebbe avere un peso significativo nel procedimento civile e il rischio è fornire valutazioni scorrette e prive di validità scientifica.