Gentile Dott. Pingitore,

Le scrivo in merito all’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi. Avrei bisogno di un chiarimento sull’interpretazione del termine “interdizione” così come riportato nel testo.

In particolare, desidererei sapere se, nel contesto del Codice, il termine “interdizione” debba intendersi in senso esteso, comprendendo:

  • sia il soggetto interdetto, per il quale è previsto il consenso espresso dal tutore (ai sensi dell’art. 414 c.c.),
  • sia il soggetto parzialmente incapace (ad esempio patologia neurodegenerativa come Demenza) , per il quale il consenso è espresso dall’amministratore di sostegno (ai sensi della Legge 6/2004).

La ringrazio sin da ora per la disponibilità.

Cordialmente

RISPOSTA

Il riferimento normativo è l’art. 3 della L. 219/17.

 

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