Torno sulla vicenda “famiglia nel bosco” per evidenziare, ancora una volta, che al Tribunale (ogni Tribunale, Ordinario o Minorenni) non dovrebbe interessare chi è quel genitore, ma come si comporta.

Le CTU dovrebbero essere disposte sulla scorta di quesiti non sulla valutazione della personalità dei genitori, ma sui loro comportamenti eventualmente contrari ai diritti dei figli (diritto alla bigenitorialità, salute, istruzione).

Disporre CTU c.d. “psicodiagnostiche” significa spostare il focus valutativo: dal minore al genitore.

Al Tribunale non dovrebbe interessare chi è quel genitore in termini di personalità, se ha un disturbo borderline piuttosto che se è un narcisista, ma dovrebbe interessare se quel genitore si comporta “male”, cioè con i suoi comportamenti viola oppure no i diritti del figlio che nei casi di separazione sono quelli sanciti dal comma 1 dell’art. 337-ter Codice Civile.

Per cui una CTU psicodiagnostica sulla valutazione della personalità dei genitori appare del tutto fuorviante oltre che viziata dal limite giuridico imposto dall’art. 473-bis.25 c.p.c. che sancisce che solo in casi di sospetto comportamento che possa incidere sulla capacità genitoriale allora il CTU può procedere all’esame di personalità dei genitori.

Dunque, l’esame di personalità dei genitori nelle CTU non è una regola, ma dovrebbe essere, al limite, una eccezione.

Il rischio è “psicologizzare” eccessivamente i procedimenti civili riguardanti i minori che, ormai, si decidono troppo spesso nelle CTU e nei Servizi Sanitari e/o Sociali.

Il punto critico è il seguente: se io Tribunale mi concentro su chi sei (esame di personalità) allora cercherò in tutti i modi di “curarti” se dalla CTU dovesse emergere un profilo di personalità “deviante”. E come ti curo? Ti costringo a rivolgerti ai Servizi Sanitari per importi una improbabile cura psicologica contraria ai principi normativi del consenso informato ex L. 219/17, ma “legittimata”, almeno nella forma giuridica che impone un comando ai Sevizi Sanitari, con l’art. 473-bis.27 c.p.c.

Eppure la Cassazione si è espressa ben 4 volte, l’ultima qualche giorno fa: nessun trattamento sanitario può essere imposto ai genitori.

E allora, se il Tribunale non può curare, perché deve diagnosticare?

Il Tribunale deve disporre provvedimenti giudiziari, non sanitari.

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