La protezione del superiore interesse del minore è il principio cardine di ogni decisione giudiziaria in materia di affidamento. La normativa italiana, con il regime di affidamento condiviso, mira a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (il diritto alla bigenitorialità). Tuttavia, in situazioni eccezionali, si può ricorrere all’affidamento esclusivo o, in casi ancora più gravi, al cosiddetto “affidamento super esclusivo”. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22678/2024, pubblicata il 09/08/2025) offre importanti chiarimenti sui criteri rigorosi che devono guidare i giudici in queste decisioni estreme.
Il Contesto Normativo: Affidamento Condiviso, Esclusivo e Super Esclusivo
Prima di addentrarci nei dettagli della sentenza, è fondamentale comprendere il quadro normativo di riferimento.
L’affidamento condiviso, disciplinato dall’articolo 337 ter del Codice Civile, è la regola generale. In questo regime, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse (come quelle relative all’istruzione, all’educazione religiosa o culturale, alla salute e alla residenza abituale del minore) vengono assunte congiuntamente. L’articolo 337 ter c.c. definisce il contenuto delle responsabilità genitoriali che vengono esercitate da entrambi i genitori, esaurientemente.
L’affidamento esclusivo, previsto dall’articolo 337 quater del Codice Civile, rappresenta un’ipotesi derogatoria. In questo caso, l’esercizio della responsabilità spetta a un solo genitore. Tuttavia, anche in regime di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse sono assunte da entrambi i genitori, come delineato nel terzo comma dell’art. 337 ter c.c.. Limitativamente, le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere disgiunte.
L’affidamento super esclusivo non trova un chiaro ancoraggio normativo diretto e non è disciplinato specificamente. Si tratta di una modulazione dell’affidamento esclusivo che, tramite un provvedimento giudiziale, limita ulteriormente l’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario, estromettendolo anche dalle decisioni di maggiore interesse. In questo regime, anche le decisioni di maggiore interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita dal provvedimento del giudice.
I Criteri per l’Affidamento Esclusivo e Super Esclusivo: Una Valutazione Rigorosa
La Cassazione sottolinea che l’affidamento esclusivo, e ancor più quello super esclusivo, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice basata su mere opportunità. Al contrario, richiede un accertamento rigoroso della “contrarietà all’interesse del minore”.
A partire dal punto 10, la sentenza chiarisce che l’esame della richiesta di affidamento super esclusivo richiede un’attenta disamina del quadro normativo e un rigoroso accertamento dei suoi presupposti. La limitazione del diritto fondamentale e inviolabile del minore alla bigenitorialità e del genitore all’esercizio della genitorialità non può avvenire senza un accertamento rigoroso di condotte pregiudizievoli di non modesta entità.
La Cassazione ribadisce che la contrarietà all’interesse del minore deve essere valutata non in riferimento a una diretta o indiretta condotta pregiudizievole di uno dei genitori, ma deve essere fondata sull’obiettivo accertamento dell’esercizio condiviso della bigenitorialità nell’interesse del minore. In altre parole, non è sufficiente rilevare un “comportamento comunque pregiudizievole” previsto dall’art. 333 c.c. per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Per la decadenza della responsabilità genitoriale o per provvedimenti ablativi e limitativi, è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante da violazione e trascuratezza nei doveri connessi alla responsabilità genitoriale o dall’abuso dei poteri che ne compongono il contenuto.
Nel caso specifico dell’affidamento super esclusivo, la contrarietà all’interesse del minore deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata. Questo implica che le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità devono rivestire, all’esito di un rigoroso accertamento, carattere oggettivo.
Cosa NON è sufficiente per l’affidamento esclusivo/super esclusivo:
- Conflittualità tra i genitori: La semplice conflittualità, di per sé, non è un requisito sufficiente per l’affidamento esclusivo. La norma non si limita a indicare e riempire di contenuti la contrarietà all’interesse del minore del regime dell’affido condiviso. L’ostacolo o impedimento costituito dalla conflittualità deve essere oggetto di accertamento in relazione alle sue cause e alle conseguenze non immediate nello sviluppo psichico del minore.
- Mera assenza di comunicazione o disagio nelle interazioni: La Corte di Cassazione critica le sentenze che fondano l’esclusione radicale di un genitore dalla bigenitorialità su elementi come la mancanza di obblighi di mera comunicazione o l’esercizio del diritto di visita in via telematica con un “scarso impegno”. Questi elementi, pur potendo essere oggetto di valutazione comparativa, non sono sufficienti, di per sé, a integrare la contrarietà all’interesse del minore in modo da giustificare un regime così radicale.
Il Ruolo del Giudice e l’Accertamento Probatório:
La richiesta di affidamento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale deve provenire da una parte e il giudice ha il potere-dovere di disporre un accertamento probatorio non limitato alle allegazioni e prove già acquisite. La decisione deve essere fortemente circostanziata e fondata su fatti rigorosamente allegati, che spingano a voler escludere il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggiore interesse. Non deve fondarsi su valutazioni sostanzialmente fondate su ragioni di opportunità.
La sentenza critica la Corte d’Appello che, nel caso in esame, ha omesso l’accertamento richiesto in relazione al regime di affidamento, fondandolo esclusivamente sul rifiuto della madre e su uno scarso impegno del padre nel voler incontrare la minore. Questa valutazione era stata considerata dalla Cassazione una violazione grave del diritto alla bigenitorialità, poiché non era stata condotta un’indagine rigorosa e oggettiva sulla contrarietà all’interesse del minore e sulle condotte paterne o effetti di tali condotte che potessero giustificare una completa estromissione dall’esercizio della genitorialità.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente il requisito della “contrarietà” in modo generico, senza correlare la patologia relazionale individuata dalla CTU (consulenza tecnica d’ufficio) al perdurante comportamento disfunzionale della madre e alla distorta concezione della genitorialità che emergevano ampiamente dagli stralci della CTU non confutati. La CTU aveva evidenziato un “grave pregiudizio alla bigenitorialità” e una rappresentazione del padre come “niente” da parte della madre, che la minore aveva interiorizzato. Questo aspetto cruciale non era stato adeguatamente ponderato per escludere il padre da ruoli educativi e di orientamento.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, sottolineando che il primo motivo di ricorso doveva essere accolto non avendo la Corte d’Appello operato correttamente nell’applicazione dei paradigmi normativi.


