La Sentenza n. 161 del 31 ottobre 2025 della Corte Costituzionale rappresenta un punto di riferimento cruciale per comprendere i limiti e le competenze delle Regioni in materia sanitaria e professionale, soprattutto quando si tratta di innovare i servizi di assistenza. La pronuncia ha riguardato l’impugnazione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, intitolata «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)».
La Corte ha affrontato due profili principali di illegittimità costituzionale: l’asserita invasione della competenza statale in materia di “professioni” e la violazione dei principi di “coordinamento della finanza pubblica” a causa dei vincoli imposti dal Piano di rientro sanitario della Regione.
Il Servizio di Psico-Oncologia Istituito dalla Regione Puglia
La Legge regionale n. 41 del 2024 aveva l’obiettivo di istituire, in via sperimentale per la durata di due anni, un servizio di “psico-oncologia”. Questo servizio è destinato a fornire assistenza psicologica a diverse categorie di soggetti:
* I pazienti oncologici.
* Le loro famiglie.
* Le équipe mediche multidisciplinari che operano nei reparti oncologici delle aziende ospedaliere pugliesi.
Sul piano delle risorse umane, la legge prevedeva che il servizio potesse essere gestito sia da personale già in servizio, sia da nuove figure professionali esterne, da assumere a tempo determinato (non superiore a due anni), mediante concorsi specifici o attingendo a graduatorie vigenti. L’attività, inoltre, poteva essere svolta unicamente da psicologi o da medici che avessero completato un corso di specializzazione in psicoterapia della durata minima di quattro anni, presso scuole universitarie o istituti riconosciuti (come quelli previsti dalla legge n. 56 del 1989).
Il finanziamento previsto per la copertura degli oneri per l’anno 2024 era quantificato in euro 1.500.000,00.
La Contestazione sulla Figura Professionale: Non è una Nuova Professione
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto che l’introduzione dello “psiconcologo” creasse una nuova figura professionale non prevista dalla normativa statale, violando l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia concorrente delle “professioni”. La difesa statale ha evidenziato come mancasse un fondamento giuridico nazionale per tale figura, citando la pendenza di una proposta di legge in Parlamento e l’assenza di una scuola di specializzazione specifica in “psiconcologia”.
La Posizione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla materia “professioni”.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Tuttavia, nel caso della legge pugliese, è stato stabilito che essa non dà vita a una figura professionale inedita**.
Al contrario, la disciplina regionale rientra nella sfera di competenza concorrente della “tutela della salute”. Le Regioni hanno la facoltà di istituire servizi di assistenza psicologica, purché l’esercizio di tale assistenza sia riservato a professionisti già abilitati in forza della normativa statale.
La Corte ha osservato che:
1. La legge pugliese si limita a introdurre un servizio sperimentale di assistenza psicologica.
2. I compiti assegnati allo psiconcologo e le finalità del servizio sono coerenti con gli obiettivi contenuti nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019.
3. La norma regionale (art. 2, comma 2) rispetta integralmente le condizioni poste dalla legge statale (L. n. 56 del 1989, art. 3) per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, richiedendo la specializzazione quadriennale per gli psicologi o i medici.
4. L’istituzione del servizio di psiconcologia non è una novità assoluta; l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 (recante le Linee Guida per la Rete Oncologica) prevede espressamente il supporto psico-oncologico (punto 7.4. dell’Allegato) come parte integrante della strategia di cura. Anche il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 fa espresso riferimento allo psiconcologo.
La Corte ha quindi concluso che la Regione Puglia, istituendo il servizio di assistenza, non ha fatto altro che esercitare la propria competenza in materia di tutela della salute, affidando il servizio a professionisti già abilitati dalla legislazione nazionale.
Le Contestazioni Finanziarie: Questioni Inammissibili
Un secondo fronte di impugnazione riguardava la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 81 e 97, comma 1, Cost.).
Il Governo sosteneva che la legge pugliese, sottraendo risorse finanziarie, pregiudicasse gli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (stipulato nel 2010). In particolare, si sosteneva che le prestazioni introdotte fossero “extra LEA” e quindi “spese non obbligatorie” vietate alle regioni in Piano di rientro, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
La Decisione della Corte sui Parametri Finanziari
La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni promosse in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) inammissibili.
La ragione principale di questa inammissibilità è stata la insufficiente chiarezza nella motivazione del ricorso statale.
La Corte ha evidenziato che:
1. Per contestare la legittimità costituzionale di provvedimenti regionali che contrastano con gli obblighi di riduzione del disavanzo, il ricorrente deve individuare in modo specifico il punto di contrasto tra la misura regionale e la previsione del piano di rientro asseritamente violato.
2. Il ricorrente si è limitato ad affermare in modo apodittico che le norme regionali violassero il piano di rientro e i programmi operativi successivi, omettendo di illustrare dettagliatamente il contenuto di tali strumenti.
3. Il ricorso non ha fornito una motivazione adeguata per chiarire perché il servizio di psico-oncologia non fosse una misura organizzativa e integrasse invece un livello di assistenza ulteriore e “extra LEA”.
Poiché anche la censura relativa all’art. 81 Cost. era priva di illustrazione e motivazione specifica, tutte le doglianze finanziarie sono state rigettate per inammissibilità.
Conclusioni
La Sentenza n. 161 del 2025 ha dunque **salvato la legge regionale pugliese** relativa al sostegno psicologico in ambito oncologico, stabilendo che la sua istituzione rientra legittimamente nella competenza regionale in materia di tutela della salute. La figura dello “psiconcologo”, nei termini previsti dalla legge, non costituisce una nuova professione abusivamente creata dal legislatore regionale, ma un servizio di assistenza affidato a professionisti (psicologi/medici) già abilitati alla psicoterapia secondo la normativa statale.
Le contestazioni relative ai vincoli finanziari e al Piano di rientro, sebbene basate su principi fondamentali (come il contenimento della spesa pubblica sanitaria), sono state respinte per un difetto procedurale, legato all’insufficienza della motivazione presentata dal ricorrente.


